Art. 10.
(Qualificazione professionale
e professionalità specifiche).

      1. I medici chirurghi, odontoiatri e veterinari iscritti ai registri di cui all'articolo 4 possono definire pubblicamente la

 

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loro qualificazione professionale, nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni.